201506.04
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Coppie omosessuali matrimonio ed unioni civili

Il panorama legislativo italiano in materia di coppie omosessuali matrimonio egualitario e unioni civili non prevede alcuna disposizione: la lacuna nella legislazione, equivale, in questo caso ad una precisa volontà politica , o meglio, una precisa “non volontà” di dare una disciplina conforme all’ordinamento su un tema sul quale fuori dalle aule del Parlamento, invece, le discussioni abbondano.

Da qualche anno le discussioni si sono spostate dai media al Tribunale, dove i giudici investiti delle diverse questioni che, inevitabilmente sorgono, e che sono rese più complicate per via di tale vuoto normativo, debbono, caso per caso, interpretare le norme esistenti per colmare il vuoto e dare delle risposte alle coppie omosessuali che chiedono delle forme di tutela, che siano ammissibili e coerenti con il nostro ordinamento.

Accade, in altre parole, che, in tema di coppie omosessuali e matrimonio, sono le esigenze sociali a spingere gli operatori del diritto, avvocati e giudici, a trovare una regolazione dei rapporti interpersonali che soddisfi le parti, e tuteli gli interessi in gioco, laddove l’ordinamento omette di intervenire.

La giurisprudenza di merito ha dimostrato, ad oggi, una certa sensibilità, ed anche una certa apertura, nelle pronunce in materia di diritti ed istanze di tutela avanzate da omosessuali o da coppie omosessuali.

Giurisprudenza costituzionale su coppie omosessuali

La corte Costituzionale, cui i giudici del Tribunale di Venezia e della Corte di Appello di Trento hanno demandato la pronuncia sulla legittimità costituzionale rispetto agli articoli 2,3 e 29 della Costituzione (sulla scorta dei principi di solidarietà sociale, eguaglianza sostanziale e tutela della famiglia) di taluni articoli del codice civile in materia di filiazione, e di scioglimento del matrimonio, ha emesso la storica sentenza n. 138/2010 con la quale da un lato ha affermato che in caso di “…unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, … spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri”, e dall’altro che non può essere il matrimonio lo strumento con il quale tale riconoscimento potrà avvenire. Ha affermato, infatti, che la famiglia ed il matrimonio previsti dalla Costituzione, sono quelli tra uomo e donna e, pertanto, la lamentata disparità di trattamento rispetto alle coppie eterosessuali non è incostituzionale: deve essere il Parlamento, in buona sostanza, a formulare uno strumento, diverso dal matrimonio ex art. 29 della Costituzione, che tuteli gli interessi delle coppie omosessuali, nel rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo “nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (art. 2 della Costituzione).

Cassazione e coppie omosessuali

La Corte di Cassazione in materia di coppie omosessuali, matrimonio ed unioni civili, si è attestata su una posizione abbastanza diplomatica con la sentenza n. 4184 del 2012, e con la più recente sentenza n. 2400 dello scorso 9 febbraio.

In materia di trascrizioni del matrimonio di coppia omosessuale celebrato all’estero, ha ritenuto infatti che, in considerazione dell’art. 12 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali, la diversità di sesso dei nubendi non può essere considerata come requisito minimo indispensabile per “l’esistenza” del matrimonio civile, e, al tempo stesso, ha chiarito che l’intrascrivibilità delle unioni omosessuali nei registri dello stato civile italiani, non dipende dalla loro “invalidità” ma dalla loro inidoneità a produrre effetti nel nostro ordinamento, ove non è previsto il matrimonio egualitario (testualmente: Sulla base dell’interpretazione data dalla Corte di Strasburgo del diritto al matrimonio (artt. 9 Carta dei diritti fondamentali UE e 12 Conv. eur. dir. uomo), la diversità di sesso tra i nubendi non è più requisito indispensabile ai fini dell’esistenza dell’istituto matrimoniale, rilevando, solo, sul piano dell’efficacia del negozio”).

Tuttavia, ha riconosciuto ai conviventi in stabile relazione di fatto di una coppia omosessuale, “il diritto alla vita familiare di cui all’art. 8 della convenzione europea del 1950 sui diritti umani”, e dunque, che costoro “possono adire i giudici nazionali per far valere il diritto a un trattamento omogeneo a quello della coppia coniugata ed eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni vigenti”. La Corte ha riconosciuto, in definitiva, che il diritto al matrimonio riconosciuto dall’art. 12 della CEDU ha, oggi, un contenuto nuovo e più ampio, ed include anche il matrimonio contratto tra due persone dello stesso sesso.

Coppie omosessuali e genitorialità nella giurisprudenza di merito

Sono ormai numerosi i casi decisi dalla giurisprudenza di merito che, volta per volta, appellandosi ai principi generali dell’ordinamento, alla tutela dell’interesse di minori eventualmente coinvolti nelle decisioni ed alla ragionevolezza hanno accolto, ad esempio, il ricorso relativo all’adozione di una bambina presentato da una donna convivente della mamma biologica (Tribunale per i minorenni di Roma, 2014, sulla cosiddetta stepchild adoption) o il ricorso della ex convivente della madre biologica di due minori per il riconoscimento del diritto di poter continuare a frequentarli (Tribunale di Palermo, 2015).

Premesso che un altro paese, peraltro cattolico, l’Irlanda, ha approvato con un referendum l’istituto del matrimonio egualitario, è innegabile che la questione, approdata in Parlamento in molte occasioni, ma che mai è stata definita organicamente, è oggi ancora più scottante.

Finché il Parlamento non provvederà, saranno ancora e solo i giudici a rispondere “a colpi di sentenze” alle richieste di tutela che le coppie omosessuali continueranno ad avanzare, per rivendicare la sospirata uguaglianza in materia di diritti civili.

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