Graduatorie ad Esaurimento: Esclusioni ingiustificate

201505.13
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Il tema dei precari nel mondo della scuola è un argomento spinoso che scuote perennemente le fondamenta dei palazzi del potere: è evidente, infatti, e si tratta di vox populi più che di un’informazione tecnica, che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è, in Italia, uno dei datori di lavoro con le maestranze più numerose.

Tuttavia, tali maestranze, dai docenti e personale ATA di ruolo, ai precari inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ai precari abilitati ma non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, sono numerose e malamente tutelate.

In particolare, tale ultima categoria combatte contro l’esclusione illegittima dalle graduatorie ad esaurimento, sin dall’emanazione del D.M. 235/2014, con il quale il Ministero ha stabilito le disposizioni relative all’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento del personale docente per il triennio 2014/2017.

Le disposizioni del D.M. hanno infatti escluso alcune categorie di docenti dalla possibilità di essere inseriti nelle graduatorie, che costituiscono il canale preferenziale per il passaggio al tanto agognato ruolo.

Graduatorie ad Esaurimento e sulle esclusioni ingiustificate: focus sui diplomati magistrali ante a.s. 2001/2002

I docenti esclusi appartengono a quattro categorie, ed ammontano ad oltre 130.000 unità:

  1. Docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 (che è stato riconosciuto come titolo abilitante solo grazie all’intervento del Consiglio di Stato, il cui parere è stato formalizzato nel D.P.R. del 25 marzo 2014),
  2. Abilitati a seguito della frequenza del TFA,
  3. Docenti iscritti ai percorsi abilitanti speciali,
  4. Personale docente cancellato dalle graduatorie ad esaurimento per non avere prodotto la rituale domanda di aggiornamento/permanenza.

Per ognuna di tali categorie, sono stati numerosi i ricorsi proposti avverso il Decreto Ministeriale innanzi alle giurisdizioni amministrative e civili, e con tali ricorsi è stato chiesto l’annullamento e/o la disapplicazione del decreto ai fini del riconoscimento del proprio diritto quali “docenti abilitati” ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento: ciò appare corretto soprattutto alla luce dello scopo delle stesse graduatorie, in passato cosiddette permanenti, poi trasformate in graduatorie ad esaurimento, nelle quali hanno diritto ad essere inseriti tutti i docenti in possesso di abilitazione.

In particolare, da ultimo, si è pronunciato il Consiglio di Stato che con la sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015, ha ritenuto senza dubbio fondata la pretesa dei diplomati magistrali che abbiano conseguito il titolo prima dell’a.s. 2001/2002, di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento in quanto il titolo stesso è abilitante: la circostanza che il riconoscimento del valore abilitante sia stata riconosciuta solo nel 2014, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell’inserimento nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati, in quanto tali.

E’ stata ritenuta “singolare” la circostanza che il titolo sia stato ritenuto utile ai fini dell’iscrizione nelle graduatorie d’istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi, ma non per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, utili soprattutto ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato.

Il collegio giudicante ha stabilito, pertanto, la fondatezza della pretesa, e di riflesso, la illegittimità dei criteri contenuti nel D.M. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 l’inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

La autorevole pronuncia conforta, pertanto, quanti fin dall’inizio hanno sostenuto le numerose azioni legali a tutela delle categorie dei docenti abilitati, ingiustamente lasciati fuori dalla possibilità di essere assunti a tempo indeterminato nel mondo della scuola.

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